Il pedaggio autostradale
Il pedaggio autostradale è determinato dal prodotto dei chilometri relativi ad ogni percorrenza per la tariffa di competenza.
Alla somma devono aggiungersi le maggiorazioni ed imposte previste dalla normativa vigente.
Inoltre influiscono nella variazione delle tariffe unitarie le differenti classi veicolari nonchè la tipologia della rete autostradale, sia questa in pianura oppure in montagna.
La classificazione dei veicoli, definita ad assi-sagoma, segue criteri generali applicati in tutta la rete autostradale italiana.
Il parco veicolare quindi viene suddiviso in cinque classi tariffarie : A-B-3-4-5.
Le tariffe unitarie chilometriche di competenza della Concessionaria vengono periodicamente revisionate sulla base della formula del price-cap che tiene conto sia del tasso di inflazione programmato che degli indicatori di produttività e qualità.
IL CALCOLO E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PEDAGGIO
Il pedaggio è l’importo che gli utenti sono tenuti a pagare per l’uso dell’autostrada. Si calcola moltiplicando la tariffa unitaria (€/Km) di competenza della Concessionaria, maggiorata dell’importo di competenza ANAS, per i Km della percorrenza comprensivi dei Km degli svincoli, delle bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello, costruiti e gestiti dalla Concessionaria; l’importo ottenuto, maggiorato dell’IVA, viene arrotondato ai 10 centesimi di Euro come disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12/11/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La tariffa unitaria è commisurata alle caratteristiche delle tratte autostradali (di pianura o di montagna) e alla classe del veicolo (vedi Tabella) e viene adeguata annualmente, tramite Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e in base a quanto stabilito nella Convenzione Unica con MIT-SVCA, con una formula che tiene conto del 70% del tasso di inflazione reale (indice NIC) degli ultimi 12 mesi (1 luglio-30 giugno) e del parametro relativo alla remunerazione dei nuovi investimenti realizzati.
EMERGENZA UMANITARIA UCRAINA
Come da Ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, è stata disposta l’esenzione del pedaggio per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto.
La suddetta esenzione avrà validità entro il termine massimo di 5 giorni dall’ingresso in territorio italiano degli aventi diritto.
Al momento del transito in uscita dalle stazioni della scrivente Società, privilegiando le piste di esazione manuale, dovrà essere consegnata all’esattore un’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta, il cui modello, sia in italiano che in inglese, è possibile scaricare selezionando le corrispondenti icone di seguito indicate.
Nelle piste di esazione automatiche, controllate da un operatore di monitoraggio da remoto, l’utente dovrà ritirare l’attestato di transito ed inviarlo insieme all’autocertificazione all’indirizzo di posta elettronica emergenzaucraina@autoviapadana.it.
Esenzione pedaggio
Esenti a norma di legge
Ai sensi dell’art. 373 del D.P.R. del 16.12.1992, n.495 comma 2 e successive modifiche, sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) I veicoli della Polizia di Stato targati “Polizia” e dell’ A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;
b) I veicoli dell’Arma dei Carabinieri con targa C.C muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all’Arma dei Carabinieri;
c) I veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici;
d) I veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
e) I veicoli con targa G.d.F.;
f) I veicoli con targa C.F.S.;
g) I veicoli con targa POLIZIA PENITENZIARIA;
h) I veicoli delle forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell’espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;
i) I veicoli delle Forze Armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell’ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso alle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;
j) I veicoli dei funzionari del Ministro dell’Interno, dell’A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell’ Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale”.
Sono esentati dal pagamento del pedaggio anche i veicoli targati CP (Capitaneria di Porto) e i mezzi di soccorso meccanico autorizzati all’intervento dal nostro Centro Operativo.
Mancato Pagamento Pedaggio
Durante le operazioni di pagamento si può incorrere in alcuni inconvenienti che alterano la normale procedura di esazione.
Se il problema si verificasse in una porta gestita dall’esattore, egli saprà indicare la miglior soluzione.
Se, invece, il problema si presentasse in una porta automatica o di telepedaggio, si raccomanda di non scendere dal veicolo e di non retrocedere dalla pista, ma di premere il pulsante “richiesta di intervento”, comunicando con il personale preposto tramite interfono e fornendo le informazioni riportate sullo scontrino emesso dall’apposita bocchetta.
Nello specifico, l’indicazione “Entrata: Non Rilevata” indica che non è stato presentato il biglietto di entrata: in questo caso, il pedaggio viene calcolato per legge (Art. 176/16 C.d.S.) dal casello più lontano.
Il Cliente ha, però, la facoltà di esibire prova che attesti il reale casello di ingresso. Autovia Padana S.p.A. potrà accettare un’autocertificazione del Cliente (ai sensi del DPR 445/2000) del casello di ingresso ed effettuare successivi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
Modalità di pagamento
L’importo, senza alcuna maggiorazione, dovrà essere pagato entro 15 giorni dalla data di transito:
- on-line, con SATISPAY o Carta di credito, collegandosi all’indirizzo: https://www.autoviapadana.it/autovia-padana-paga-online/ (circuiti accettati: Visa, Mastercard, Diners, American Express);
- presso il casello delle Società convenzionate (Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., SALT p.A. – Tronco Ligure Toscano, SALT p.A. – Tronco Autocisa, SATAP S.p.A. – Tronco A4 Torino-Milano, SATAP S.p.A. – Tronco A21 Torino-Alessandria-Piacenza, Società Autostrade Valdostane S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A. – Tronco A10, Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A. – Tronco A6, Società Italiana Traforo Autostradale Frejus S.p.A., Asti-Cuneo S.p.A., Società di progetto Autovia Padana S.p.A., Società di progetto BreBeMi S.p.A., Tangenziale Esterna S.p.A.);
- in contanti presso le stazioni autostradali di Autovia Padana S.p.A. o delle Società convenzionate (vedi sopra);
- a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato ad: Autovia Padana S.p.A. presso Poste Italiane: IBAN IT44F0760111400001041023977 – BIC SWIFT BPPIITRRXXX – CIN F (POSTE ITALIANE Via G. Verdi, 1 26100 Cremona) intestato a Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. – Sede operativa Località San Felice – Cremona (trascrivendo nella causale la targa veicolo e il numero mancato pagamento indicati);
- tramite conto corrente postale 001041023977 intestato a Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. – Sede operativa Località San Felice – Cremona (trascrivendo nella causale del bollettino la targa veicolo e il numero mancato pagamento indicati).
Qualora il pagamento venisse effettuato oltre il 15° giorno, l’importo del pedaggio dovrà essere maggiorato degli oneri di accertamento pari ad € 2,58 per spese di riscossione (Art. 176/11 bis C.d.S.).
Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà il recupero forzoso del credito, con l’aggravio delle relative spese suppletive.
Si ricorda nuovamente che in autostrada, e quindi anche nelle stazioni di esazione, è assolutamente vietato scendere dal veicolo (Art. 175/16 C.d.S.).
Nel caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi potranno essere trasmessi all’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale competente, per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176/11° e 21° comma del Codice della Strada, per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 a € 345,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore).
Per ulteriori informazioni
E-mail: rmpp.ap@autoviapadana.it
Tel.: +39 0372 473 572 – 214
Classi tariffarie
Il parco veicolare quindi viene suddiviso in cinque classi tariffarie: A – B – 3 – 4 – 5
Le tariffe unitarie chilometriche di competenza della Concessionaria vengono periodicamente aggiornate sulla base della formula revisionale che tiene conto del 70% del tasso di inflazione reale degli ultimi 12 mesi, nonché della remunerazione degli investimenti relativi alle nuove opere realizzate.
Classe A
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Motocicli.
2. Veicoli a 2 assi con altezza minore/uguale a m. 1,30 in corrispondenza del primo asse.
LEGGERI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Motocicli da 150 cc. ed oltre. Motocarrozzette da 250 cc. ed oltre.
Autovetture, Motocarri, Motofurgoni, Autofurgoni, Autocarri.
Classe B
Determinazione caratteristiche dei veicoli
Veicoli a 2 assi con altezza > m. 1,30 in corrispondenza del primo asse.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autobus, auto-caravan, autocarri.
Classe 3
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 3 assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autovetture con carrello o caravan ad un asse.
Autobus, autocarri, autoarticolati a 3 assi.
Classe 4
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 4 assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autovetture con carrello o caravan a due assi.
Autocarri, autoarticolati, autotreni a 4 assi.
Classe 5
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 5 o più assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autoarticolati e autotreni a 5 o più assi.
Fatturazione pedaggi
L’attestato di transito rappresenta la ricevuta dell’avvenuto pagamento, ma non ha validità ai fini fiscali. È comunque un documento essenziale per emettere Fattura, purché inoltrato in originale (D.M. Finanze 20/07/79) alla Società Concessionaria.
Qualora il pagamento del pedaggio non fosse stato corrisposto o fosse stato corrisposto solo parzialmente, l’attestato rilasciato in pista automatica costituirà un Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio, e potrà essere fatturato solo ad avvenuta regolarizzazione del pagamento.
E’ possibile effettuare il download del modulo di richiesta fatturazione pedaggi cliccando sul pulsante sottostante.